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DIRITTI DEL PASSEGGERO
Guida rapida sui diritti del passeggero nei casi di disservizi del trasporto aereo.

Il Regolamento Comunitario n. 261 del 2004 sancisce importanti diritti del passeggero in caso di disservizi del trasporto aereo.
 
La compagnia aerea ha l'obbligo di informare il passeggero dei suoi diritti quando si verificano casi di negato imbarco, cancellazione e ritardo prolungato del volo.
 
Questo regolamento è applicabile in:
- tutti i voli (di linea e non di linea) in partenza da un aeroporto comunitario.
- tutti i voli (di linea e non di linea) in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario, nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale (ad esempio compensazione pecuniaria, riprotezione su volo alternativo, assistenza).
 
Guarda la tabella dei principali
diritti del passeggero.
(la tabella si apre in una nuova finestra)
 
(a) L’ammontare della compensazione pecuniaria dovuta al passeggero è in relazione alla tratta aerea (intra-comunitaria o internazionale) e alla distanza in km:
VOLI INTRACOMUNITARI > inferiori o pari a 1500 km > € 250
VOLI INTRACOMUNITARI > superiori a 1500 km > € 400
VOLI INTERNAZIONALI > inferiori o pari a 1500 km > € 250
VOLI INTERNAZIONALI > tra 1500 e 3500 km > € 400
VOLI INTERNAZIONALI > tratte superiori a 3500 km > € 600
La compagnia aerea può ridurre l’ammontare della compensazione pecuniaria del 50% se la riprotezione comporta un ritardo all’arrivo di non più di 2, 3 o 4 ore (sulla base delle distanze chilometriche) rispetto all’orario del volo originariamente prenotato.
 
(b) La compensazione pecuniaria non spetta nel caso in cui il passeggero sia stato informato della cancellazione:
- con almeno due settimane di preavviso;
- nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo alla destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario originariamente previsto;
- meno di sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo alla destinazione finale meno di due ore dopo l’orario originariamente previsto.
 
(c) Il passeggero ha diritto a ricevere a titolo gratuito queste forme di assistenza:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
- adeguata sistemazione in albergo, in caso siano necessari uno o più pernottamenti;
- il trasporto aeroporto - albergo - aeroporto;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
 
(d) La compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali (ad esempio condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo, improvvise carenze del volo dal punto di vista della sicurezza, scioperi).
 
L’Enac - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - è stato designato dallo Stato italiano organismo responsabile del rispetto dei diritti del passeggero. In caso di non applicazione delle tutele previste, il passeggero deve indirizzare il proprio reclamo in prima istanza alla compagnia aerea. Successivamente, in mancanza di risposte adeguate sulle presunte violazioni, il passeggero può presentare formale reclamo all’Enac.
 
Approfondimento
- Enac - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - www.enac-italia.it.
 


 
 

 
 
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